Il consumatore, il professionista e il rapporto contrattuale
Occupandosi della presunzione di vessatorieta’ delle pattuizioni che, malgrado la buona fede ma in presenza di alcuni presupposti, possono alterare il sinallagma contrattuale nei contratti fra consumatore e professionista, con conseguenze pregiudizievoli per il contraente piu’ debole, la Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, con sentenza 5 luglio 2018, n. 17586, pres. Chiarini Maria Margherita, ha osservato che “ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli articoli 1469 bis c.c., e segg., deve essere considerato consumatore la persona fisica che, anche se svolge attivita’ imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di tale attivita’, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attivita’ imprenditoriale o professionale. Perche’ ricorra la figura del professionista non e’ necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente ..che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale o professionale”. (cfr. ex multis Cass. 11933/2006; Cass. 4208/2007; Cass. 13083/2007; Cass. 21763/2013). .. Tale valutazione compete al giudice di merito essendo la premessa necessaria della decisione (cfr. Cass. 25212/2011); ..inoltre, trattasi di questione rilevabile d’ufficio (v. al riguardo anche Corte di Giustizia C-243/08 del 4.6.2009, Budaorsi Varosi Birosag – Ungheria / Pannon GSM Zrt/Erzsebet Sustikne Gyorfi).