Elezioni Forensi: avvocati alle prese con il limite del doppio mandato
I Consiglieri degli ordini circondariali forensi non sono eleggibili qualora abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio) quali componenti dei Consigli dell’ordine.
Si tratta di un limite che ha valenza retroattiva e dunque prende in considerazione anche i mandati svolti in un periodo antecedente rispetto alle riforme di cui alle leggi 247/2012 e 113/2017.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 32781/2018 pronunciandosi sul ricorso di un avvocato che si era visto rigettare dal CNF un reclamo da lui proposto e fondato sulla contestazione dell’eleggibilità di sei componenti proclamati eletti consiglieri dell’Ordine nonostante avessero già ricoperto la carica per almeno due mandati consecutivi.
A tale regola fanno eccezione i mandati di durata inferiore ai due anni mentre la ricandidatura viene ritenuta possibile qualora sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali è svolto il precedente mandato.
Di diverso avviso il Consiglio Nazionale Forense (sent. 80/2018) secondo cui la legge n. 113/2017 non avrebbe effetti retroattivi e dunque dovrebbe applicarsi dal momento di entrata in vigore della legge che la istituisce.
Di conseguenza, per il CNF, non sarebbe ammissibile la computabilità dei mandati di consigliere svolti anteriormente alla nuova legge ai fini della preclusione di eleggibilità la quale, in conclusione, non può che riguardare quei soli mandati (consecutivi) espletati all’esito delle elezioni tenutesi col nuovo sistema.
Un assunto che non convince gli Ermellini secondo cui la norma a regime (art. 3, co. 3, secondo periodo) è adeguatamente chiara nel senso di escludere la stessa eleggibilità di avvocati che abbiano espletato due mandati consecutivi, anche se sotto il regime dell’ordinamento della professione forense previgente alle riforme del 2012 (e, quanto alla disciplina elettorale, del 2017).
Tale interpretazione, valevole per l’assetto a regime della normativa, le Sezioni Unite ritengono vada estesa anche alle elezioni in sede di prima applicazione della legge 113/17 in virtù di una norma transitoria (art. 17, co. 3, primo periodo, ultimo inciso, della L. 113/17) altrettanto idoneamente specifica.
Per la Corte, un simile regime definitivo deve qualificarsi funzionale all’esigenza di “assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione”.
Inoltre, la regola mira a evitare “fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini, potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l’esercizio della professione, nonché sull’osservanza delle regole deontologiche”.
Per il Supremo Consesso si vuole scongiurare, per quanto più possibile, il pericolo di una cristallizzazione di posizioni di potere nella gestione di queste a causa della protrazione del loro espletamento ad opera delle stesse persone.
La nuova norma sull’ineleggibilità non regola il passato, ma attribuisce per il futuro una nuova rilevanza ed una nuova considerazione a fatti passati, eretti a requisiti negativi od ostativi per l’accesso alle cariche elettive o per il mantenimento di quelle in ragione dell’acquisita considerazione di un loro disvalore, conferendo ad un evento del passato una diversa rilevanza, ma non già regolandolo direttamente in modo nuovo.
In conclusione, le Sezioni Unite forniscono una importante interpretazione della regola dell’ineleggibilità originaria dei consiglieri che abbiano già svolto due mandati consecutivi, ossia statuiscono il seguente principio di diritto:
“in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 l. 113/17) di componente dei Consigli dell’ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113″.