In un caso di domanda di risarcimento del danno subito da acquirenti di un pacchetto vacanza organizzato da un tour operator, rovinata a causa del ritardo con il quale venne recapitato il bagaglio dal vettore aereo di cui la societa’ si era avvalsa, la Corte di Cassazione, Sezione terza civile, con Sentenza 6 luglio 2018, n. 17724, pres. Chiarini Maria Margherita, rel. Di Florio Antonella, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
- ” l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), e’ tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilita’ sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi”.
- “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’articolo 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale e’ risarcibile. Spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti”.