Il codice civile stabilisce un termine massimo per il contratto di locazione, prevedendo che tale contratto non può avere durata superiore a 30 anni (art. 1573 c.c.). Nulla stabilisce invece in ordine ad un termine minimo.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il regime della durata di un contratto di locazione avente ad oggetto beni immobili segue le regole dettate dalla L. 392/78 (successivamente modificata e integrata dalla L. 431/98).
In base a tale normativa, gli immobili urbani vengono distinti a seconda che essi siano adibiti ad uso abitativo oppure ad uso diverso da quello di abitazione (cioè ad attività commerciali, industriali, artigianali, turistiche o professionali) e ai relativi contratti di locazione si applica uno speciale regime che detta regole particolari in ordine alla durata, alla facoltà di recesso e alla risoluzione.
Per maggiori particolari si consultino le risposte specifiche:
Da questo regime restano esclusi gli immobili vincolati ai sensi della Legge n. 1089/39 e quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (quelli cioè di interesse storico o artistico, di edilizia residenziale pubblica o locati per finalità turistiche), per i quali continuano a valere le regole del codice civile.
Il locatore deve (art. 1575 c.c.):
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili (art. 1578 c.c.). Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Il conduttore deve (art. 1587 c.c.):
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (art. 1588 c.c.).
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto (art. 1590 c.c.), ma non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata (art. 1592 c.c.). Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Il conduttore che ha eseguito le addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse (art. 1593 c.c.). In tal caso questi deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Quando la cosa locata necessita di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore (art. 1577 c.c.). Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
L'art. 10 della L.392/78 stabilisce che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, ma senza diritto di voto, nelle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Tale disciplina si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.
Relativamente agli immobili urbani adibiti ad uso abitativo, con la L. 431/98, modificativa del cosiddetto regime dell'equo canone, si è introdotto un doppio canale alternativo:
In entrambi i casi il contratto deve redigersi in forma scritta. Ogni pattuizione volta a derogare i termini di durata del contratto è nulla, così come ogni accordo volto a determinare un canone superiore a quello risultante nel contratto. L'inquilino può chiedere indietro quanto corrisposto in più entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile.
Da questo regime restano esclusi gli immobili vincolati ai sensi della Legge n. 1089/39 e quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (quelli cioè di interesse storico o artistico, di edilizia residenziale pubblica o locati per finalità turistiche), per i quali continuano a valere le regole del codice civile.
Il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, oppure il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori, quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, e legittima un'azione di sfratto.
La L. 431/98 stabilisce, all'art. 3, che alla prima scadenza dei contratti stipulati in base alla discipina per gli immobili siti in aree urbane, il locatore può negare il rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, solo per i seguenti motivi:
Qualora il locataore di un immobile urbano adibito ad uso abitativo intenda recedere dal contratto deve darne avviso al conduttore almeno 6 mesi prima della scadenza fissata, mediante lettera raccomandata. Se si tratta di immobili adibiti ad uso non abitativo il termini prima della scadenza diventana di 12 mesi. In mancanza il contratto si intende tacitamente prorogato per un analogo termine (o per 2 anni se si tratta di contratto stipulato con l'ausilio delle associazioni rappresentative).
È bene ricordare che, alla prima scadenza, tanto per gli immobili urbani adibiti ad uso abitativo, quanto per gli altri, il recesso del locatore è previsto solo per i casi esplicitamente menzionati dalla legge (v. risposte specifiche: uso abitativo, uso non abitativo)
La disciplina riguardante gli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, segue una disciplina particolare, che ha speciale riguardo alla stabilità del godimento del bene.
Infatti il canone di locazione è libero (e può essere aumentato annualmente solo nel limite del 75% della variazione dell'indice del costo della vita), mentre la durata è fissata in minimo sei anni (addirittura nove se si svolge attività alberghiera). Alla prima scadenza, il rinnovo può essere negato dal locatore solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e cioè qualora egli dichiari di voler:
Il conduttore che esercita un'attività a contatto il pubblico (ma non i professionisti) ha diritto di prelazione se il locatore, alla seconda scadenza, intende nuovamente locare o quando, vigente il contratto, intende vendere.
Quando il rapporto contrattuale cessa per volontà del locatore, e non per risoluzione consensuale o inadempimento, disdetta o recesso del conduttore, il proprietario deve corrispondere un'indennità pari a 18 mensilità (21 se si tratta di attività alberghiere) dell'ultimo canone corrisposto. Se l'immobile è adibito dal locatore o dal nuovo conduttore alla medesima attività, l'indennità è raddoppiata. L'indennità non è dovuta se le attività che si svolgevano nel locale non prevedevano un contatto diretto con il pubblico.
Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto anche senza il consenso del locatore purché venga contestualmente locata o ceduta l'azienda.
Salvo patto contrario, il conduttore, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli (art. 1594 c.c.), ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.
Se si tratta di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il contratto, senza il consenso del locatore (art. 2, L. 392/78). Il conduttore ha tuttavia facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, salvo patto contrario, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.
Relativamente invece ai contratti aventi ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
La locazione non cessa se la cosa locata è alienata, anche a titolo gratuito. In caso di vendita dell'immobile oggetto del contratto di locazione, l'accordo è quindi opponibile al terzo acquirente solo se se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa (art. 1599 c.c.). In tal caso l'inquilino continuerà a godere del bene secondo l'accordo stipulato con l'alienante e sino allo scadere di esso.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.
Il procedimento per ottenere la convalida di sfratto può avviarsi ad opera del locatore:
In tutti i casi la procedura si avvia con una intimazione, rivolta dal locatore al conduttore, di lasciare libero l'immobile, con contestuale citazione in udienza del conduttore per la convalida.
In udienza il conduttore può decidere:
Se il conduttore è in ritardo nella restituzione dell'immobile, l'art. 1591 c.c. prevede che egli è comunque tenuto a versare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna (definito non più "canone di locazione", ma "indennità di occupazione"), salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno eventualmente prodotto.