Per il recupero crediti la legge appronta diverse procedure.
Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti.
Oltre a tali mezzi, che intervengono successivamente alla costituzione del rapporto obbligatorio, esistono delle specifiche garanzie, che possono essere inserite all'atto della stipula di un contratto, con lo scopo di aumentare le probabilità che il credito venga onorato.
La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.
L'art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:
Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore.
Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono:
Un decreto ingiuntivo è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni). Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.
Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e ss. del c.p.c. e richiede, per la sua emissione, la sussistenza di specifiche condizioni.
Contro un decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (normalmente 40 giorni)
Affinché si possa far ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo è necessario che il credito consista nella consegna di una somma determinata di denaro o di una quantità determinata di cose fungibili, oppure nella consegna di una cosa mobile determinata. È inoltre necessario che il credito sia provabile mediante prova scritta.
Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo (art. 634 c.c.):
L'art. 642 c.p.c. prevede che, su istanza del ricorente, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente esecutivo (senza perciò che sia necessario attendere il termine di quaranta giorni per verificare se il debitore paga o si oppone). Tale richiesta può essere accolta se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.
L'esecuzione provvisoria può anche essere concessa se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.
L'art. 63 delle disp. att. c.c. prevede inoltre che l'amministratore di un condominio può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi condominiali, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea.
L'opposizione ad un decreto ingiuntivo può essere proposta mediante atto di citazione (art. 645 c.p.c.) entro i termini strettamente previsti nel decreto stesso (normalmente 40 giorni).
Ci si oppone al decreto ingiuntivo, ad esempio, se il credito non è scaduto o se è addirittura inesistente perché mai sorto o perché già estinto a seguito di pagamento.
A seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
Su istanza dell'opponente, se ricorrono gravi motivi, il giudice può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.).
Quali clausole accessorie ad un contratto, al fine di garantire l'adempimento dell'accordo, o permettere un più facile e pronto risarcimento in caso di danno, la legge predispone vari strumenti.
Innanzi tutto può prevedersi una caparra con funzione penitenzile o confirmatoria, oppure una clausola penale (con funzione di determinazione anticipata del valore del danno in caso di inadempimento).
Possono poi sempre prevedersi delle specifiche garanzie, tanto di natura reale (cioè riferite a beni mobili o immobili) oppure di natura personale (che fanno invece riferimento al patrimonio personale di un soggetto terzo).
Come garanzie reali la legge prevede il pegno (che si costituisce su beni mobili il cui possesso si trasferisce al creditore sino all'adempimento) e l'ipoteca (che si costituisce invece su beni immobili o su altri diritti immobiliari, senza trasferimento del possesso). Pegno e ipoteca possono anche essere concessi da un terzo.
A titolo di garanzia personale possono invece prevedersi, tra le altre, la fidejussione, o la fidejussione omnibus, oppure la garanzia a prima richiesta.
La cambiale è considerata un titolo esecutivo dalla legge (R.D. n. 1669/33, art. 63). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla scadenza della cambiale, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.
Il pagamento della cambiale dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento della cambiale non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
Una disciplina simile è stabilita per l'assegno bancario.
Anche l'assegno bancario, al pari della cambiale) è considerato dalla legge un titolo esecutivo (R.D. n. 1736/33, art. 55). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla data indicata sull'assegno, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.
Il pagamento dell'assegno dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento dell'assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
Gli interessi sono dovuti di diritto, in ragione del tasso legale, dal momento della scadenza del credito e se il credito è liquido, cioè se è determinato nel suo ammontare (cosiddetti interessi corrispettivi).
In caso diverso gli interessi sono dovuti dal momento della costituzione in mora del debitore (art. 1224 c.c.).
Inoltre è sempre possibile stabilire convenzionalmente un tasso di interesse, che andrà a sostituirsi a quello legale, purché il saggio non sia considerato usurario (art. 1815 c.c.) e il relativo patto sia stipulato in forma scritta (art. 1284 c.c.).
Infine, in taluni casi, la giurisprudenza ammette il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria. Ciò avviene per le cosiddette obbligazioni di valore, ad esempio per le ipotesi in cui il credito non sia costituito da una obbligazione pecuniaria, oppure per il risarcimento del danno derivato da inadempimento contrattuale.
Il D.L. 231 del 9.10.2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" ha previsto inoltre che se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284 c.c. decretata dalla L. 662/96, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto.
L'ultimo provvedimento in tal senso è stato il D.M. 1.12.2003, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1.1.2004.
Per i periodi precedenti ci si può riferire alla seguente tabella:
Giorni di decorrenza (e provvedimento) | Tasso |
---|---|
21 aprile 1942 (R.D. 262/42) | 5.0 % |
16 dicembre 1990 (L. 353/90) | 10.0 % |
1 gennaio 1997 (L. 662/96) | 5.0 % |
1 gennaio 1999 (D.M. 10.12.1998) | 2.5 % |
1 gennaio 2001 (D.M. 11.12.2000) | 3.5 % |
1 gennaio 2002 (D.M. 11.12.2001) | 3.0 % |
1 gennaio 2004 (D.M. 1.12.2003) | 2.5 % |
Sempre l'art. 1284 c.c. prevede che, in caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo.
In caso di interessi relativi a transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito sulla base del criterio previsto dal D.lgv. 9 ottobre 2002, n.231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
In particolare, l'art. 5 stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Il tasso degli interessi da applicare a favore del creditore (GU n. 11 del 15-1-2004) nel caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali vieve quindi calcolato come segue:
- 9.83% per il semestre luglio - dicembre 2006
- 9.25% per il semestre gennaio - giugno 2006
- 9.05% per il semestre luglio - dicembre 2005
- 9.09% per il semestre gennaio - giugno 2005
- 9.01% per il semestre luglio - dicembre 2004
- 9.02% per il semestre gennaio - giugno 2004
- 9.10% per il semestre luglio - dicembre 2003
- 9.85% per il semestre gennaio - giugno 2003
- 10.35% per il semestre luglio - dicembre 2002
Nel caso di vendita di beni deteriorabili i tassi da applicare devono essere aumentati di due punti percentuali.
È fatta comunque salva la facoltà delle parti di accordarsi, preventivamente o al fine di definire la controversia, per l'applicazione di un diverso saggio degli interessi.