Quali sono i beni che possono costituire oggetto di successione?

Il nostro ordinamento prevede di regola la trasmissione per successione dei soli diritti patrimoniali, come si evince dagli artt. 587 e 588 c.c., mentre tutti i rapporti non patrimoniali, sia personalissimi che familiari, si estinguono con la morte del titolare.

In seno ai beni patrimoniali non sussiste alcuna limitazione, essendo trasmissibili per via ereditaria tutte le posizioni patrimoniali del testatore, attive (crediti) e passive (debiti).

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Chi ha la capacità di succedere?

L'art. 462 c.c. stabilisce che, nell'ambito delle persone fisiche, sono capaci di succedere tre categorie di soggetti:

  1. coloro che sono nati al tempo dell'apertura della successione,
  2. i nascituri concepiti nonché
  3. i figli non concepiti di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore.

Ciò vale, tuttavia, soltanto per quanto attiene alla successione testamentaria, poiché nell'ambito della successione legittima la capacità a succedere compete solo alle prime due categorie.

Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere poi solo per testamento, salvo il caso dello Stato a cui viene devoluta l'eredità in mancanza di altri successibili.

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Qual'è la differenza tra eredità e legato?

Le fattispecie dell'eredità e del legato si collocano nell'ambito della categoria generale della successione a causa di morte, che comporta il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici.

La successione a causa di morte può essere a titolo universale, ed il successibile assume in questo caso la qualifica di erede, oppure a titolo particolare, e si parla di legatario.

In base all'art. 588 c.c. si ha successione a titolo universale quando un soggetto, cioè l'erede, subentra indistintamente nell'universalità dei beni del testatore od in una quota degli stessi da solo od in concorso con altri.

Si ha invece successione a titolo particolare quando un soggetto, in questo caso il legatario, succede al testatore in uno o più rapporti determinati che non vengono considerati quali quote dell'intero patrimonio.

Soltanto l'erede, in quanto subentra nell'insieme dei rapporti giuridici del testatore, risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni, poiché di regola la successione a titolo universale determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede.

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È possibile disporre in via contrattuale della propria successione?

Ai sensi dell'art. 458 c.c. la legge commina espressamente la nullità dei cosiddetti patti successori, nella cui ampia categoria la suddetta norma ricomprende tre distinte fattispecie: i patti istitutivi sono quelle convenzioni con cui il soggetto dispone della propria successione, i patti dispositivi sono invece i negozi con i quali taluno dispone a favore di terzi, ad esempio sub specie di alienazione anticipata, dei diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora aperta, mentre con i patti rinunciativi il soggetto rinunzia ai diritti successori che potranno spettargli una volta aperta la successione.

Alla nullità prevista dalla legge consegue quella degli acquisti che hanno titolo in tali patti, nonché degli atti che ne costituiscono esecuzione, e detta nullità colpisce in particolare la disposizione testamentaria, solo formalmente unilaterale, che costituisca piuttosto adempimento di un impegno negoziale assunto dal testatore.

La ratio di tale divieto è duplice: da un lato si ha la riprovazione del legislatore verso ogni forma di speculazione sull'eredità di persona ancora vivente, in ottemperanza ad un'esigenza di tutela del testatore che potrebbe essere indotto a spogliarsi di un diritto futuro per ottenere un vantaggio immediato benchè inadeguato, mentre dall'altro si vuole preservare il principio dell'assoluta libertà testamentaria dell'autore, con il conseguente divieto di limitare la facoltà di revoca del testamento fino al momento della morte.

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Che cos'è l'indegnità a succedere ed in quali ipotesi si prefigura?

L'indegnità costituisce lo strumento predisposto dal legislatore per rimuovere un soggetto dall'eredità o dal legato a causa della sua condotta riprovevole nei confronti del defunto, e trae propriamente fondamento dalla ripugnanza sociale a consentire che chi abbia gravemente offeso la persona dell'ereditando o la sua libertà testamentaria possa trarre profitto dall'eredità dell'offeso.

L'indegnità viene considerata come sanzione civile per l'atto illecito posto in essere, ed operando quale causa di esclusione dalla successione spiega i suoi effetti solo dal momento della pronuncia del giudice.
I casi di indegnità sono riconducibili ad attentati alla persona fisica del testatore, attentati alla sua integrità morale ed alla libertà di testare, e vengono tassativamente elencati dall'art. 463 c.c., che qualifica indegno:

  1. chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
  2. chi ha commesso, in danno di una tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
  3. chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosamente in un giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
  4. chi ha indotto con violenza o dolo la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare testamento o l'ha impedita;
  5. chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
  6. chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

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Come si acquista l'eredità?

Tre sono i presupposti necessari per l'acquisto dell'eredità:

  1. la vocazione dell'erede, che costituisce il fondamento del fenomeno successorio e consiste nella designazione del successibile per testamento o per legge,
  2. la delazione dell'erede, cioè il fenomeno dell'offerta del patrimonio ereditario al successibile, normalmente coincidente con la vocazione di cui rappresenta l'aspetto dinamico, quindi
  3. l'accettazione, che è lo strumento tecnico con cui si acquista l'eredità.

La qualità di erede non si acquisisce infatti automaticamente, ma necessita di una manifestazione di volontà orientata in tal senso ed i cui effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione (art.459 c.c.), coincidente con la morte del testatore nel luogo del suo ultimo domicilio (art. 456 c.c.).

L'accettazione costituisce il diritto del chiamato ad acquistare l'eredità, tramite il cui esercizio costui diviene erede, ma rappresenta anche un onere, poichè è elemento indispensabile per l'acquisto dell'eredità stessa.

L'accettazione, che è diritto soggetto a prescrizione ordinaria decennale (art. 480 c.c.), può essere pura e semplice o con il beneficio dell'inventario. Nel primo caso si attua una confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede, e quest'ultimo è responsabile per i debiti ed i legati ereditari anche al di là del valore dei beni che gli sono pervenuti, mentre nel secondo il patrimonio del testatore rimane distinto da quello dell'erede, che risponde delle obbligazioni trasmessegli solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario.

Quanto alla forma, l'accettazione può essere espressa, tacita e presunta o legale.

In base all'art. 475 c.c., l'accettazione è espressa ove in un atto pubblico od in una scrittura privata il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede; è tacita (art. 476 c.c.) quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, come ad es. avvalersi dell'azione di petizione; è presunta o legale quando il chiamato pone in essere atti di disposizione che, con presunzione assoluta, vengono considerati atti di accettazione implicita, come la donazione, la vendita e la cessione dei diritti di successione, nonchè la rinunzia a quest'ultimi, ex artt. 477 e 478 c.c.

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Che cosa comporta l'accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario?

L'accettazione con beneficio d'inventario comporta la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell'eredità ricevuta. Ciò significa che nell'ipotesi di una successione onerosa, ove le passività superino le attività, l'erede non sarà mai chiamato a rispondere delle obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio ereditario, poiché altra conseguenza del beneficio d'inventario è costituita dalla separazione del patrimonio personale dell'erede da quello del testatore.

Il beneficio d'inventario, nonostante eventuali divieti del testatore, assolutamente privi di valore (art. 470 c.c.), è rimesso alla facoltà di ogni chiamato, che ha l'onere di specificare nell'atto di accettazione se intenda avvalersi di tale beneficio.

Per l'accettazione con beneficio d'inventario la legge richiede la forma solenne della dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario ove la successione si è aperta, ed è soggetta ad un regime di pubblicità-notizia, venendo inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

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Qual è la differenza tra successione legittima e testamentaria?

La successione legittima od intestata ha titolo nella legge, consistendo nell'attribuzione dei diritti successori da parte dell'ordinamento, e si contrappone alla successione testamentaria, che ha titolo invece nel testamento.

Il nostro ordinamento consente all'individuo di disporre, a mezzo testamento, dei propri beni per il periodo successivo alla morte.

Ove tuttavia ciò non avvenga, in tutto od in parte, sarà la legge a predisporre criteri e soggetti cui tali beni verranno devoluti, facendo luogo alla successione legittima od intestata che è suppletiva rispetto a quella testamentaria, poiché si attua quando manchi quest'ultima.

Le categorie dei successibili vengono individuate dal legislatore in ragione dell'intensità dei vincoli di parentela che uniscono i congiunti al defunto, in riferimento ad un criterio prevalente di concorso, ed i più prossimi escludono i più lontani.

L'art. 565 c.c. individua le classi dei successibili nel coniuge, nei discendenti legittimi e naturali, che sono equiparati e cui vanno aggiunti gli adottivi, negli ascendenti legittimi, nei collaterali, negli altri parenti (fino al sesto grado) e nello Stato.

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Quanti tipi di testamento esistono?

Il testamento è un negozio giuridico unilaterale, in quanto espressione della volontà del solo testatore, è personale, poiché quest'ultimo è l'unico soggetto legittimato a porlo in essere, non essendo ammessa forma di rappresentanza alcuna, non è ricettizio ma è revocabile e formale, dovendo estrinsecarsi, a pena di nullità, in una delle forme previste dalla legge.

Il testamento può essere ordinario o speciale:

  1. nell'ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo da quello redatto per atto di notaio, a sua volta pubblico o segreto;
  2. mentre i testamenti speciali rappresentano particolari forme di testamento pubblico, riconosciute solo per determinate situazioni o circostanze eccezionali.

Il testamento olografo, previsto dall'art. 609 c.c., costituisce la fattispecie più semplice. Si configura infatti come scrittura privata e presenta la caratteristica di dovere essere necessariamente scritto per intero, nonché datato e sottoscritto, di mano del testatore.

La mancanza di autografia rende infatti il testamento nullo, mentre la sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere nome e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza. La data, infine, deve contenere l'indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento fu scritto.

Il testamento pubblico, previsto dall'art. 603 c.c., rappresenta una delle due tipologie di testamento redatto, con le formalità previste dalla legge, per atto di notaio, ed ha natura di atto pubblico, fecendo piena prova delle dichiarazioni del testatore fino a querela di falso.

Il testatore, in presenza di due testimoni o di quattro allorché incapace di leggere o scrivere oppure sordo, muto o sordomuto, dichiara la sua volontà al notaio, che la riceve, ne cura la redazione per iscritto e ne dà lettura al testatore in presenza dei testimoni. Di tali formalità è fatta menzione nel testamento, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio e deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione.

Il testamento segreto, altra fattispecie redatta per atto di notaio, è previsto dal'art. 604 c.c. e consiste nella consegna solenne al notaio, che la riceve e la conserva, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie.

Detta consegna avviene personalmente, ad opera del testatore, alla presenza di due testimoni, ed il notaio provvede a sigillare la scheda testamentaria non ancora sigillata, redigendo inoltre, sullo stesso involto che contiene la scheda o su un altro, appositamente preparato, l'atto di ricevimento, che testatore, testimoni e notaio sottoscriveranno.

Tale testamento può essere scritto sia dal testatore che da un terzo, ed anche con mezzi meccanici, ma deve sempre essere sottoscritto dal testatore, salvo che questi non sappia scrivere o non abbia potuto sottoscrivere per altro impedimento. In tal caso, tuttavia, il testatore deve dichiarare al notaio ricevente di aver letto il testamento e di approvarlo, nonché la causa che gli ha impedito la sottoscrizione, che verrà menzionata nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

I testamenti speciali si configurano poi come dichiarazioni rese dal testatore ad un pubblico ufficiale od assimilato in circostanze particolari e redatte per iscritto ad opera di quest'ultimo, con un efficacia limitata nel tempo e pari a tre mesi dal ritorno della situazione normale.

Si collocano dunque nel novero dei testamenti speciali quelli redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche ed infortuni, che vengano ricevuti da notaio, conciliatore (oggi giudice di pace) del luogo, sindaco od assessore delegato che ne faccia le veci nonché da ministro di culto (art. 609 c.c.).

Ulteriori fattispecie speciali sono rappresentate poi dai testamenti in navigazione marittima od aerea, ricevuti dal comandante della nave o del'aereo (artt. 611 e 616 c.c.), nonché dai testamenti dei militari e assimilati, raccolti per iscritto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa (art. 617 c.c.).

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Quando e come si pubblica un testamento?

La pubblicazione del testamento consente la conoscenza del suo contenuto da parte dei chiamati alla successione, dei familiari del defunto, dei creditori ereditari e di quelli dell'erede, ed ha altresì la funzione di renderne possibile l'esecuzione.

Sono soggetti a pubblicazione il testamento olografo ed il testamento segreto, ma non quello pubblico, che avendo sempre valore di atto pubblico non necessita di una pubblicazione in senso tecnico.

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione non appena ha notizia della morte del testatore: qualora ciò non avvenga chiunque vi abbia interesse può fare ricorso al tribunale del circondario ove si è aperta la successione affinchè sia fissato un termine per la suddetta presentazione.

Il notaio procederà dunque alla pubblicazione del testamento olografo in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto, fa menzione della sua apertura ove sigillato. Tale verbale viene infine sottoscritto dalla persona che ha presentato il testamento, dai testimoni e dal notaio (art. 620 c.c.).

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli pervenga la notizia della morte del testatore e tale pubblicazione ha luogo con le stesse modalità del testamento olografo (art. 621 c.c.).

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In quali ipotesi il testatore è incapace?

Per il compimento del testamento la legge richiede la piena capacità di agire del testatore e la sua piena capacità di intendere e di volere.

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge, mentre sono incapaci di testare tre categorie di soggetti: i minori, gli interdetti per infermità di mente (dal momento della pubblicazione della sentenza) nonchè gli incapaci naturali, cioè coloro che al momento della redazione del testamento si provi essere stati incapaci di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, sebbene non interdetti (art. 591 c.c.).

Le ipotesi di incapacità di disporre per testamento, previste dall'art. 591 c.c., sono tassative, ed in tali casi il testamento è annullabile tramite esercizio di azione cui è legittimato chiunque vi abbia interesse e che è soggetta a prescrizione quinquennale dall'inizio dell'esecuzione delle disposizioni testamentarie, incombendo l'onere della prova di detta incapacità su colui che l'asserisca.

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Il testamento è revocabile?

L'art. 679 c.c. sancisce la revocabilità del testamento. A tale facoltà il testatore non può rinunziare in alcun modo, come neppure a quella di modificare le proprie disposizioni testamentarie, poiché la volontà in esse espressa può mutare fino all'ultimo momento della sua vita, e non avrà pertanto effetto ogni clausola o condizione contraria.

La revocazione del testamento è tuttavia ammissibile solo nelle forme e nei casi tassativamente previsti dal legislatore.

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In che cosa consiste l'accrescimento?

L'accrescimento è quel fenomeno giuridico in ragione del quale ove più eredi siano stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti od in parti uguali, e uno di essi non possa o non voglia accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè aumenta, inglobando quella del chiamato che non ha accettato.

L'accrescimento non ha luogo, tuttavia, quando dal testamento risulti una diversa volontà del testatore (art. 667 c.c.).

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Come si può rinunziare all'eredità?

La rinuncia all'eredità può farsi validamente solo in un momento sucessivo all'apertura della successione, stante il divieto dei patti successori, e deve essere nella forma di atto solenne, con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni ( art. 519 c.c.).

La rinuncia è nulla se fatta sotto condizione o a termine, oppure solo per una parte dell'asse ereditario (art. 520 c.c.), ha efficacia retroattiva, è limitatamente revocabile ( art. 525 c.c.) ed impugnabile solo se costituisca effetto di violenza o dolo ( art. 526 c.c.).

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Chi sono i legittimari?

I legittimari sono coloro che in presenza di uno strettissimo legame di sangue o di coniugio con il testatore non possono essere esclusi dalla successione e sono titolari del diritto intangibile ad una determinata quota del patrimonio ereditario anche contro la volontà dello stesso testatore.

È per tale ragione che la successione dei legittimari viene definita quale successione necessaria.
Le categorie dei legittimari sono elencate ex art. 536 c.c., e vengono individuate nel coniuge, nei figli legittimi e relativi discendenti, cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi, nei figli naturali e relativi discendenti, negli ascendenti legittimi.

Allorchè vi siano dei legittimari si distinguono nel patrimonio ereditario due parti: la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre come vuole, e la quota legittima o riserva, della quale invece il testatore non può disporre perché spettante per legge ai legittimari.

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Differenza tra azione di petizione e azione di riduzione dell'eredità?

L'azione di petizione dell'eredità, prevista dal'art. 533 c.c., viene intentata dall'erede onde ottenere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza alcun titolo, allo scopo di ottenere la restitiuzione degli stessi.

Tale azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.

L'azione di riduzione ha invece per scopo la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (art. 553 c.c.).

Soggetti legittimati ad intentare tale azione sono il legittimario leso, quello escluso dal testatore, l'erede e l'avente causa del legittimario.

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Cosa si intende per collazione dell'eredità?

La collazione dell'eredità è l'obbligo e, reciprocamente, il diritto spettante agli eredi prefigurati ai sensi dell'art. 737 c.c., cioè al coniuge ed ai discendenti legittimi e naturali, concorrenti nell'ambito di una stessa successione, di conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario accettato le liberalità ricevute in vita dal defunto, in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote.

La collazione ha dunque la funzione di mantenere tra i coeredi del testatore quella proporzionalità di quote che è stabilita nel testamento o nella legge.

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Cosa sono il prelegato ed il sublegato?

Il sublegato ricorre allorché colui che è tenuto alla prestazione oggetto del legato è un altro legatario e non l'erede.

Il termine sublegato è controverso e generalmente ritenuto non corretto, poiché l'attribuzione al sublegatario non dipende da quella a favore del legatario, nè la validità del sublegato è condizionata a quella del legato.

Anche il sublegatario, accanto al legatario, è un chiamato alla successione a titolo particolare, ed il sublegato può essere sia reale che obbligatorio.

Il prelegato, previsto dall'art. 661 c.c., è invece il legato di cui beneficiario sia uno degli eredi o più coeredi. Questi cumula pertanto le due qualità di coerede onerato e di legatario, in ragione di due distinte attribuzioni patrimoniali: istituzione di erede ed attribuzione di legato.

Il beneficiato non confonde mai, tuttavia, i due distinti titoli di acquisto; può dunque acquistare il legato e rinunciare all'eredità.

Il prelegato è considerato legato per l'intero ammontare della successione: esso grava pertanto su tutta l'eredità e quindi anche sulla quota spettante allo stesso legatario in qualità di erede.

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Che cos'è la donazione?

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 c.c.).

Gli elementi della donazione vanno pertanto individuati nello spirito di liberalità del donante e nell'arricchimento del donatario, ossia nell'incremento del patrimonio di quest'ultimo in conseguenza del correlativo depauperamento del donante.

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Quale forma è prescritta per la donazione?

La donazione è un negozio solenne: deve essere fatta, pertanto, per atto pubblico (cioè dinanzi ad un notaio), a pena la nullità, ed alla presenza irrinunziabile di due testimoni.

L'atto pubblico è richiesto qualunque sia l'oggetto della liberalità.

Unica eccezione alla solennità della forma è prevista per le donazioni di modico valore o manuali, ove a tale requisito si sostituisce la trasmissione materiale del possesso attraverso la consegna.

Se la donazione ha per oggetto cose mobili, non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione (art. 782 c.c.).

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